La Legge Regionale del 2 aprile 2007 (n. 8 "Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie"), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia in data 6 aprile 2007, ha soppresso l'obbligo di vidimazione iniziale del registro infortuni (imposto dal DM 12 settembre 1958, art. 2, comma 2). Dovrà essere cura del datore di lavoro assicurare che il registro riporti la numerazione progressiva delle pagine e la data in cui lo stesso viene messo in uso. In Lombardia non sarà più applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria (prevista dall'art. 89, comma 3 del D. Lgs. 626/1994) nei casi di omessa vidimazione dei registri avviati dal datore di lavoro dopo il 7 aprile 2007. Resta vigente per le ASL l'obbligo di effettuare la vidimazione qualora il registro richieda di essere utilizzato ed esibito in altre regioni. |