Il Dpcm 7 marzo 2007 modifica il Dpcm 3 settembre 1999 e, di conseguenza, l’elenco degli impianti sottoposti alla procedura di VIA REGIONALE riportati nell’allegato A al DPR 12/4/96. In particolare i punti i) e l) vengono così modificati:
i) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B ed all'allegato C, lettere da R1 a R9 del Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22, ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo Dlgs n. 22/1997. l) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incremento incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, ed all'allegato C, lettere da R1 a R9, del Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22, ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo Dlgs n. 22/1997
Occorre peraltro ricordare che lo stesso DPR 12/4/96 risulta abrogato dal D.Lgs. 152/06 che entrerà in vigore, per quella parte, a partire dal 31/07/07; è previsto che il Governo provveda ad analoga correzione delle stesse voci (9a e 9b) dell’elenco A dell’allegato III alla parte seconda del Testo Unico Ambientale. |