Il nuovo testo unico ambientale D. Lgs 152/06 ha ricompreso le emissioni in atmosfera precedentemente autorizzate in via generale ai sensi del DPR del 25/07/1991 tra gli impianti e attività in deroga all’art. 272, che non necessitano di autorizzazione specifica ad esclusione di quanto riportato al comma 4
a) "in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del presente decreto" e
b) "nel caso in cui siano utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o i preparati classificati dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61".
In questi casi e per le attività comprese nell’ambito di applicazione della direttiva sui COV – Composti Organici Volatili -(art. 275 del DLGS 152/06 – ex DM 44/04), secondo quanto riportato dal comma 4 dell’art. 281, è necessario presentare una specifica richiesta di autorizzazione alle emissioni entro quindici mesi dall'entrata in vigore della parte quinta del D.Lgs. 152/06 (29 luglio 2007).
In caso di mancata presentazione della domanda entro il termine previsto, l'impianto o l'attività si considerano in esercizio senza autorizzazione alle emissioni, pertanto, secondo l’art. 279 del D.Lgs. 152/06, perseguibile con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da duecentocinquantotto euro a milletrentadue euro.
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