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Legge n. 123 del 3 agosto 2007

MISURE IN TEMA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO E DELEGA AL GOVERNO PER IL RIASSETTO E LA RIFORMA DELLA NORMATIVA IN MATERIA

Il 25 agosto è entrata in vigore la legge n. 123 del 3 agosto 2007 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10 agosto 2007). La legge prevede nuovi adempimenti e obblighi, destinati ad entrare in vigore in tempi diversi; inoltre delega al Governo di adottare, entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni relative alla salute e sicurezza dei lavoratori. Di seguito vengono indicati gli obblighi in vigore dal 25 agosto 2007: 1) il personale ispettivo del Ministero del Lavoro, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche, può adottare provvedimenti di sospensione di un’attività imprenditoriale: - in caso di impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati; - in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dell’orario di lavoro (D.Lgs. 66/2003); - in caso di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. 2) modifiche all’art 18 del D. Lgs. 626/1994, che consentono nuovi diritti del RLS e del RLST: L’elezione dei rappresentanti per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in un’unica giornata su tutto il territorio nazionale, come individuata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al rappresentante per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, nonché del registro degli infortuni sul lavoro di cui all’articolo 4, comma 5, lettera o). I rappresentanti territoriali o di comparto dei lavoratori, di cui all’articolo 18, comma 2, secondo periodo, esercitano le attribuzioni di cui al presente articolo con riferimento a tutte le unità produttive del territorio o del comparto di rispettiva competenza. 3) modifiche all’art 7 del D. Lgs. 626/1994 Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d’opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Altra modifica è relativa all’obbligo di munirsi della tessera di riconoscimento da parte dei lavoratori delle ditte appaltatrici e anche i lavoratori autonomi. 4) Ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza e salute del lavoro previste dalla disciplina vigente degli appalti pubblici, nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, di cui agli articoli 1559, 1655 e 1656 del codice civile, devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro. A tali dati può accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori di cui all’articolo 18 e le organizzazioni sindacali dei lavoratori. 5) Modifiche a codice degli appalti Gli Enti aggiudicatori, nelle offerte nella procedura di affidamento di appalti pubblici, sono obbligati a valutare l'adeguatezza sia del costo del lavoro relativo alla sicurezza sul lavoro e alla valutazione delle anomalie delle offerte 6) Notizia all’INAIL In caso di esercizio dell’azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesione personale colposa, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale, il pubblico ministero ne dà immediata notizia all’INAIL ai fini dell’eventuale costituzione di parte civile e dell’azione di regresso 7) Potere degli organismi paritetici E' stata introdotta la possibilità di effettuare sopralluoghi nei luoghi di lavoro di competenza da parte degli Organismi Paritetici
 
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