Obbligo del tesserino di riconoscimento
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Dal 1° settembre scatta l'obbligo del tesserino di riconoscimento per tutte le imprese che operano in regime di appalto e subappalto. |
Dal 1° settembre 2007, nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i lavoratori occupati dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice dovranno essere muniti di un apposito tesserino di riconoscimento. Per i lavoratori vi è inoltre l’obbligo di esporre tale tessera.
Lo prevede l’art.6 della Legge 123/2007, tra le misure di tutela della sicurezza dei lavoratori e di contrasto al lavoro nero.
La disposizione riguarda le aziende di qualsiasi settore, non solo quindi di quello edilizio come prevedeva invece la Legge di conversione del Decreto Bersani (Legge n. 248 del 4 agosto 2006).
L’obbligo della tessera di riconoscimento grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
Particolari semplificazioni sono concesse ai datori di lavoro con meno di dieci dipendenti, i quali possono assolvere all’obbligo di munire i lavoratori del tesserino mediante annotazione, su apposito registro vidimato dalla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori.
Per il computo delle unità lavorative si deve tenere conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi.
L'utilizzazione del tesserino è comunque preferibile anche nelle piccole imprese in quanto il registro va aggiornato quotidianamente e se ne deve tenere uno per ciascun luogo di lavoro.
La Legge 123/2007 non ha stabilito alcun modello di tesserino, ma ha disposto solo che esso debba contenere la fotografia e le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
Sanzioni severe sono previste per datori di lavoro e lavoratori che non rispettano questi obblighi.
Per il datore di lavoro che non munisce i lavoratori di tesserino (o, nel caso di meno di 10 dipendenti, che non tiene l’apposito registro) è prevista una sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300.
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