La recente Legge n. 123 del 03/08/2007 ha introdotto l'obbligo della redazione di un Documento Unico di Valutazione dei Rischi per l'eliminazione delle Interferenze (DUVRI) da allegare ad ogni contratto di appalto o di opera che sia in vigore all'interno delle aziende a partire dal 01/09/2007. La norma completa in tal senso gli adempimenti già previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 626/94 in merito alla cooperazione ed il coordinamento tra le parti ai fini della prevenzione dei rischi. Si rammenta qui che il contratto di appalto è definito dall'art. 1655, mentre il contratto di opera è definito dall'art. 2222 del codice civile. A titolo esemplificativo possono essere ricondotti nel contratto di appalto: le manutenzione assegnate in sede stabile all'interno dell'azienda, i servizi mensa, i servizi di pulizia, di lavanderia, gli appalti a cooperative e/o società per la movimentazione di merci o per l'esecuzione di specifiche lavorazioni. Nel contratto d'opera sono invece riconducibili gli interventi di riparazione artigianali su chiamata (es. elettricista, idraulico, falegname, imbianchino,...). Si sottolinea che la norma è già in vigore e, in caso di sopralluogo da parte degli enti di controllo, potrebbero essere sollevate contestazioni in merito all'assenza del DUVRI. La medesima norma ha inoltre stabilito che, a decorrere dalla stessa data, chiunque operi in regime di appalto e/o subappalto è tenuto a esporre sul luogo di lavoro un apposito tesserino di riconoscimento corredato con fotografia e contenente generalità proprie e del datore di lavoro. Rimaniamo naturalmente a disposizione per ogni possibile chiarimento. |