Sicurezza

Chiarimenti sull’esenzione alla nomina del consulente ADR

June 7, 2024
2
min
Scritto da:
Federica Baines
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Lo scorso 14 maggio 2024 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato la circolare esplicativa relativa al Decreto Ministeriale del 7 agosto 2023, che fornisce chiarimenti operativi sull'applicazione del DM 7/08/2023 riguardante le condizioni di esenzione dalla nomina del Consulente ADR.

La circolare specifica le categorie di imprese obbligate a nominare un consulente ADR, includendo dettagli sulle esenzioni e sui criteri di valutazione per determinare se un'impresa rientra nell'obbligo.

In particolare:

• Viene fatta chiarezza sul criterio utilizzato per il conteggio delle operazioni effettuate nell’ambito dell’esenzione per trasporto in colli: Il numero di operazioni è determinato con riferimento alle operazioni di ogni singola sede operativa che, ai fini di questo decreto, sono considerate individualmente (per ogni sito, quindi, vale il limite di 24 operazioni annue e 3 operazioni mensili)

• Per le imprese che svolgono direttamente più attività, il numero di operazioni è riferito alle attività svolte nel loro complesso. A titolo di esempio, per imprese che si occupano di imballaggio, carico e spedizione, il numero di operazioni è conteggiato sulla base delle spedizioni eseguite.

• I regimi di esenzione, previsti agli articoli 3, 4 e 5 del DM 7/08/23, non sono esclusivi. Per ogni impresa, quindi, è ammessa la facoltà, durante l’anno solare, di avvalersi contemporaneamente di una qualunque delle fattispecie descritte negli articoli sopra richiamati (es. esenzione per trasporti in colli ed esenzione per trasporti occasionali in cisterna), nei limiti delle condizioni fissate da ogni singolo articolo.

La circolare ribadisce l’obbligo di formazione degli operatori di cui al cap. 1.4 ADR (caricatori, scaricatori, speditori, trasportatori di merci pericolose) la quale deve essere periodicamente integrata per tenere conto dei cambiamenti nelle regolamentazioni e specifica che l’attività formativa può essere erogata sia da docenti in possesso di una documentata esperienza nell’ambito delle merci pericolose sia facendo ricorso a modalità di autoapprendimento del tipo e-learning, elaborati da Società in possesso di una documentata esperienza nell’ambito delle merci pericolose e del settore di attività.

Per maggiori dettagli, invitiamo tutte le imprese interessate a consultare il testo completo della circolare e a contattare la referente indicata a fianco.