Manca il piano di emergenza? Applicabile la sospensione dell'attività

March 18, 2024
4
min
Scritto da:
Fabio Franceschelli
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Il recente Decreto Ministeriale del 02 settembre 2021, pubblicato in G.U. 04 ottobre 2021, n. 237, entrato in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (04 ottobre 2022) e denominato “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, ribadisce un concetto molto importante già citato dal superato D.M. 10/03/98 in relazione alla gestione della sicurezza antincendio per le Aziende.

In particolare all’articolo 2 comma 1, del suddetto decreto si evidenzia che “Il datore di lavoro adotta le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività, secondo i criteri indicati negli allegati I e II, che costituiscono parte integrante di tale decreto.

In particolare al comma successivo, il datore di lavoro deve predisporre un piano di emergenza in cui sono riportate le misure di gestione della sicurezza antincendio in emergenza di cui al comma 1, nei seguenti casi:

  • luoghi di lavoro ove sono occupati almeno dieci lavoratori (si sottolinea che nella definizione di lavoratore sono equiparati tra l’altro, anche gli stagisti, i tirocinanti o lavoratori impiegati nell’ambito dell’alternanza scuola lavoro);
  • luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
  • luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi indicati, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio; tali misure sono riportate nel documento di valutazione dei rischi o nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate di cui all’art. 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

In relazione a quanto sopra esposto, tra le modifiche al D. Lgs. 81/08 introdotte dalla Legge 215/2021 una delle più importanti e significative è stata la modifica dell’art. 14 che prevede un’estensione della possibilità di applicazione della sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di lavoro irregolare e/o di gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Sono diverse le gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro che possono far scattare il provvedimento di sospensione. L’elenco completo è riportato all’interno dell’Allegato I del D.Lgs. 81/08. Tra queste, ad esempio, è prevista la mancata elaborazione del DVR e del Piano di Emergenza ed Evacuazione, oppure non aver effettuato formazione e addestramento ai lavoratori, non aver nominato il RSPP, la mancata elaborazione del POS (nei cantieri temporanei e mobili) oppure l’assenza di protezioni contro la caduta nel vuoto.